Introduzione dell'articolo 2-bis
della legge 14 agosto 1991, n.281, |
RELAZIONE Onorevoli Senatori. -- La legge 14 agosto 1991, n. 281, è stata salutata come una delle più avanzate in materia di tutela del «benessere animale». I limiti della normativa sono noti, anche se è innegabile che il provvedimento abbia svolto in modo completo la sua funzione di stimolo: se nella maggior parte dei casi, infatti, le regioni hanno dovuto porre mano ex novo alla redazione delle rispettive normative in materia, è altresì vero che, in qualche contesto, l'emanazione della legge-quadro ha fatto scattare l'esigenza di adeguare, migliorandola, la normativa regionale previgente relativa alla tutela degli animali da affezione. La citata legge n. 281 del 1991 ha sancito in modo netto il principio in base al quale gli animali di affezione, quali esseri viventi, hanno diritto alla dignità e al rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche. Purtroppo l'uomo ha sviluppato, oggi più che mai, un atteggiamento schizofrenico nei confronti del mondo animale. Da un lato si è presa coscienza dei diritti di cui sono depositari gli altri esseri viventi; dall'altro le violenze perpetrate ai loro danni non diminuiscono, anzi tendono ad aumentare, e ciò che più colpisce e ferisce è che, mentre nel passato le violenze erano «giustificate» dalla necessità di sopravvivenza (difesa, alimentazione, e così via), oggi queste sono determinate da incuria e ignoranza (circhi, corride e combattimenti di vario genere) e dalla pratica indiscriminata dello sfruttamento a scopo di lucro. Nei riguardi dei cosiddetti «animali di affezione» -- cani e gatti in particolare -- le violenze e i maltrattamenti assumono connotati ancora più odiosi dal momento che provengono proprio da chi ne ha la tutela e che deve, come è stato anche ribadito da una sentenza della Corte di cassazione del 1998, dare loro un'assistenza continua ed adeguata. Proprio nei confronti di questi animali, dai quali l'uomo prende affetto ed emozioni positive, l'escalation di violenze e di soprusi non conosce limite: l'utilizzo delle pelli e delle pellicce di cani e gatti per la realizzazione di capi di abbigliamento e di articoli di pelletteria è «l'ultima frontiera» di una società nella quale, da una parte, la gestione del rapporto uomo animale di affezione ha assunto dignità accademica -- in Italia sono attive presso le facoltà di medicina veterinaria molte scuole di specializzazione in etologia applicata e benessere degli animali di interesse zootecnico e degli animali di affezione -- ma dall'altra calpesta i diritti più elementari degli esseri viventi. Il presente disegno di legge mira a porre un freno a questa pratica odiosa e a garantire adeguate sanzioni nei confronti di chi si renda responsabile di questa assurda violenza. DISEGNO DI LEGGEArt. 1. 1. Dopo l'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è inserito il seguente: «Art. 2-bis. - (Divieto di utilizzo delle pelli e delle pellicce ottenute da cani e gatti). -- 1. È vietato utilizzare pelli e pellicce ottenute da cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per produrre o confezionare capi di abbigliamento, articoli di pelletteria o qualsiasi altro prodotto. È vietato, altresì, detenere o commercializzare pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di cane e gatto, nonché introdurre nel territorio nazionale pelli e pellicce di tali specie animali per qualsiasi finalità o utilizzo. 2. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 euro e il materiale sequestrato è immagazzinato e distrutto a spese del soggetto responsabile della violazione. È inoltre disposta la sospensione dell'attività da un minimo di dieci a un massimo di trenta giorni lavorativi qualora la violazione dei divieti sia effettuata nell'esercizio di attività commerciali. 3. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 2 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 8». |
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RELAZIONE Onorevoli Senatori. -- Con il presente disegno di legge si provvede ad introdurre nel nostro ordinamento legislativo un insieme di misure necessarie alla tutela e alla salvaguardia degli animali di affezione. In primo luogo, si prevede l'istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico per cani e gatti, interamente gratuito, i cui beneficiari appartengono a determinate categorie più bisognose di tutela. Sono sempre più numerose, nel nostro Paese, le famiglie che possiedono o desiderano possedere un animale che finisce con il diventare, a tutti gli effetti, un membro della famiglia. Ciò è ancor più vero nel caso degli anziani per i quali il cane e il gatto rappresentano l'unica compagnia e ragione di conforto. Non va inoltre dimenticato il fondamentale ruolo svolto dagli animali impiegati nelle terapie ed attività per fini curativi e riabilitativi. Per queste e per tante altre ragioni, risulta evidente la necessità di agevolare il possesso degli animali di affezione, nonché l'affido e la cura di quelli che vengono abbandonati, oltre che l'opera encomiabile dei volontari che si prodigano, a proprie spese, nel mantenimento di tanti animali randagi e abbandonati. All'articolo 1 vengono definite le finalità del disegno di legge. Con l'articolo 2 vengono individuati i beneficiari delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario veterinario convenzionato, quali ad esempio: i cani e i gatti i cui proprietari, per motivi di reddito, risultino già esenti dal pagamento delle spese del Servizio sanitario nazionale (SSN); i cani e i gatti ospitati in strutture gestite da associazioni di volontariato; i cani di quartiere; i cani e i gatti impiegati nella pet-therapy; i gatti delle colonie feline. Inoltre, anche al fine di favorire l'adozione di animali randagi, viene stabilita la gratuità del primo intervento veterinario, in caso di raccolta di animali vaganti. Viene stabilito, altresì, che all'erogazione della prestazione veterinaria convenzionata provvedono le aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio che, in base alle loro strutture, ai mezzi e al personale, sono in grado di erogare il servizio. Nel caso in cui il Ministero della salute verificasse l'inadeguatezza della ASL ad erogare il servizio, la regione provvederà alla stipula di convenzioni con medici veterinari pubblici e privati. Per poter dotare il paese di una prima ricognizione sperimentale della popolazione felina e per evitare il rischio dell'utilizzo improprio della convenzione, i gatti riferiti al comma 1, e quelli riferiti alle lettere a), b) ed f), del comma 2, al primo intervento veterinario convenzionato, vengono dotati di microchip di riconoscimento, quanto alle colonie feline si applica il microchip ai gatti che usufruiscono del sistema veterinario convenzionato. L'applicazione del microchip non sostituisce in caso di sterizzazione del gatto anche l'apposizione sull'animale di un segno di riconoscimento esteriore finalizzato all'immediata cognizione della condizione di soggetto sterile. L'articolo 3 definisce l'accesso ai farmaci veterinari che risulta gratuito per i soggetti esenti dalla partecipazione alle spese del SSN per motivi di reddito, e prevede che il costo dei farmaci veterinari per cani e gatti venga comunque compreso nelle norme relative al SSN come quello per i farmaci di fascia C. L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso ciascun assessorato regionale alla sanità, di una Commissione regionale per le prestazioni veterinarie convenzionate, con il compito di definire annualmente gli obiettivi di sanità e tutela del benessere animale, di promuovere l'educazione sanitaria e di stilare ed aggiornare gli elenchi dei medici convenzionati, determinare le prestazioni riconosciute in convenzione ed eventuali ulteriori esenzioni. All'articolo 5, viene stabilito che le convenzioni sono regolate dalle norme contrattuali vigenti. Pertanto, i medici veterinari dipendenti dalle ASL che esercitano la propria attività in regime di libera attività professionale intramuraria sono iscritti a domanda in un apposito elenco speciale e i veterinari liberi professionisti, che intendano accedere alla convenzione con il Servizio, sono tenuti a presentare richiesta al proprio ordine professionale provinciale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Gli ordini professionali provvederanno quindi all'invio delle richieste alla Commissione regionale per le prestazioni veterinarie. L'articolo 6 stabilisce che hanno la facoltà di richiedere l'accesso alla convenzione le associazioni animaliste riconosciute dalla regione, purché dimostrino di poter disporre di almeno due medici veterinari e di strutture regolarmente autorizzate. Con l'articolo 7 si provvede alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della legge stimato, a partire dal 2014, in 10 milioni di euro per l'istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico. DISEGNO DI LEGGEArt. 1. (Finalità) 1. Scopo della presente legge è l'adozione di misure per la salvaguardia e la cura dei cani e dei gatti, mediante l'istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato. Art. 2. (Istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato) 1. Presso ogni regione, e presso le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Servizio sanitario veterinario convenzionato per cani e gatti, interamente gratuito, d'ora in poi denominato «Servizio veterinario convenzionato». Hanno diritto alle prestazioni del Servizio veterinario convenzionato i proprietari di cani e di gatti esenti dalla partecipazione alle spese del Servizio sanitario nazionale (SSN) per motivi di reddito. Ai fini della fruizione delle prestazioni del Servizio veterinario convenzionato, i cani devono risultare iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281. 2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, hanno diritto alle prestazioni del Servizio veterinario convenzionato: a) i cani e i gatti vaganti, da chiunque condotti, per l'intervento di primo soccorso e per le prestazioni esclusivamente mediche ad esso collegate; b) i cani e i gatti ricoverati in strutture gestite da associazioni di volontariato senza scopo di lucro e da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), regolarmente riconosciute, purché non convenzionate con enti pubblici per attività di ricovero e di cura di cani e gatti; c) i cani liberi integrati nel territorio urbano, riconosciuti e protetti dai comuni di appartenenza nonché accuditi e assistiti da associazioni di volontariato animalista o da associazioni di quartiere; d) i cani adibiti alla guida dei ciechi e comunque operanti in servizi di pubblica utilità e soccorso; e) le colonie feline riconosciute dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali (ASL); f) i cani e i gatti impiegati in terapie ed attività assistenziali a fini curativi e riabilitativi (pet-therapy). 3. Le regioni provvedono alla stipula di convenzioni con medici veterinari ogni qualvolta i servizi veterinari già operanti presso le Aziende sanitarie locali (ASL) non siano in condizione di operare con i propri mezzi e le proprie strutture. 4. Ai gatti di cui al comma 1, e a quelli di cui al comma 2, lettere a), b), ed f) è applicato, al primo intervento veterinario convenzionato, un microchip di riconoscimento. Il medesimo microchip è applicato ai gatti appartenenti alle colonie feline che usufruiscono del Servizio veterinario convenzionato. Art. 3. (Accesso ai farmaci) 1. Per i proprietari di cani e di gatti di cui all'articolo 2, comma 1, è previsto l'accesso gratuito ai farmaci prescritti dai veterinari. 2. I proprietari di cani e di gatti diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, accedono ai farmaci prescritti dai veterinari secondo le norme in vigore per i farmaci in fascia C non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale. Art. 4. (Commissione regionale per le prestazioni veterinarie convenzionate) 1. Presso ogni assessorato regionale alla sanità è istituita la Commissione regionale per le prestazioni veterinarie a carico del Servizio veterinario convenzionato, d'ora in poi denominata «Commissione». Il fine della Commissione è quello di stilare ed aggiornare annualmente gli elenchi dei medici veterinari convenzionati di cui all'articolo 5, nonché di determinare le prestazioni riconosciute in convenzione e le eventuali ulteriori esenzioni. 2. La Commissione di cui al comma 1: a) propone annualmente all'assessore regionale alla sanità l'attuazione degli obiettivi di sanità e tutela del benessere animale di cui alla presente legge; b) definisce gli obiettivi di promozione ed educazione sanitaria e le relative attività riconosciute in convenzione; c) definisce annualmente gli obiettivi di sanità e tutela del benessere animale di cui alla presente legge e ne cura la periodica verifica di attuazione; d) propone all'assessore regionale alla sanità le modalità di organizzazione dell'istituzione dell'anagrafe felina sperimentale. 3. La composizione della Commissione è definita da ciascuna regione secondo la propria autonomia. Art. 5. (Accesso alle convenzioni) 1. Le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 3, d'ora in poi denominate «convenzioni», sono regolate dalle norme contrattuali vigenti. 2. I medici veterinari dipendenti dalle ASL che esercitano la propria attività in regime di libera attività professionale intramuraria all'interno delle strutture pubbliche o in forma allargata, e che intendono accedere alle convenzioni, sono iscritti a domanda in apposito elenco speciale gestito dalla Commissione. 3. I veterinari liberi professionisti che intendono accedere alle convenzioni con il Servizio veterinario convenzionato presentano richiesta al proprio ordine professionale provinciale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini professionali provinciali provvedono all'invio delle richieste alla Commissione. 4. La Commissione definisce l'elenco dei veterinari e delle strutture aventi diritto al accedere alle convenzioni in base ai seguenti criteri: a) l'uniforme distribuzione territoriale dei medici e degli ambulatori; b) i titoli del richiedente; c) l'anzianità di servizio del richiedente; d) la disponibilità del richiedente ad effettuare prestazioni di primo soccorso in H. 24; 5. La Commissione provvede al rinnovo dell'elenco di cui al comma 2 ogni tre anni, in base ai risultati del servizio svolto e alle nuove richieste, e può disporre cancellazioni e nuovi accessi in casi di comprovata necessità. Art. 6. (Associazioni animaliste) 1. Possono richiedere l'accesso alle convenzioni le associazioni animaliste riconosciute dalla regione che dimostrino di disporre di almeno due medici veterinari e di strutture regolarmente autorizzate. La richiesta è presentata direttamente alla Commissione, che ne esamina la validità sulla base dei criteri di cui all'articolo 4. Art. 7. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Per gli anni successivi al 2015, il Governo predispone, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, le misure finalizzate ad assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
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RELAZIONE Onorevoli Senatori. -- La necessità di rivedere le disposizioni del codice civile in materia di animali e di formularne di nuove a loro tutela nasce non solo dal sentire comune di larga parte dell'opinione pubblica, ma anche dall'esempio delle normative in vigore in altri Paesi e dall'avanzamento operato in ambito penale, nella XIV legislatura, con l'approvazione trasversale, da parte dei partiti rappresentanti in Parlamento, della parziale, ma ampiamente positiva, legge 20 luglio 2004, n. 189. Proprio quest'ultima legge, con l'introduzione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, ha reso ancora più evidenti le mancanze nell'ambito civilistico. Nella scorsa Legislatura proprio grazie a una analoga iniziativa, vi è stato un primo riconoscimento nell'ambito della riforma in materia di condomini. Ma ciò non basta poiché quasi una famiglia su due in Italia vive con un animale domestico e sempre più nella vita quotidiana vi sono casi, dalla separazione fra coniugi alle aste giudiziarie, nei quali cani, gatti e altri animali diventano oggetto del contendere in un quadro normativo attualmente carente. Ma alcune sentenze hanno iniziato a riconoscere l'elemento «tutela degli animali», ad esempio nel diritto al soccorso, e la Corte di Cassazione ha equiparato la necessaria tutela di un animale a quella che si deve a un minore. La presente proposta di legge mira a sanare questo vuoto normativo e a dare atto del nuovo articolo del Trattato istitutivo della Comunità europea, reso esecutivo dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, che nelle «Disposizioni di applicazione generale», riconosce gli animali come esseri senzienti impegnando su ciò anche gli Stati membri. Le disposizioni da noi formulate ci permetterebbero di dare quanto prima attuazione a questo importante e ampiamente condiviso principio. DISEGNO DI LEGGEArt. 1. (Animale familiare) 1. Ai fini della presente legge, per animale familiare si intende ogni animale domestico tenuto dall'uomo per compagnia e senza scopi alimentari. La detenzione a fine familiare di animali quali bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da cortile è consentita previa comunicazione scritta al sindaco e al servizio veterinario di sanità pubblica competenti per territorio, con la quale si escludono le presenti e future commercializzazione, cessione a titolo oneroso o macellazione dei medesimi animali. 2. La registrazione degli animali di cui al comma 1 è a cura del servizio veterinario di sanità pubblica competente per territorio che certifica la detenzione di tali animali a fine esclusivamente familiare ed effettua il loro riconoscimento tramite l'installazione di microchip. 3. Gli animali di cui ai commi 1 e 2 di provenienza non certa o non dimostrabile vengono controllati a titolo gratuito, a cura del servizio veterinario di sanità pubblica competente per territorio, per l'accertamento di patologie trasmissibili pericolose. In caso negativo, gli animali sono adottabili. 4. Gli animali selvatici non sono considerati animali familiari. 5. Per allevatore di animali familiari si intende chiunque fa riprodurre o cede a titolo oneroso uno o più animali familiari ed è imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Art. 2. (Introduzione del titolo XIV- bis del libro primo del codice civile) 1. Dopo il titolo XIV del libro primo del codice civile è aggiunto il seguente: «Titolo XIV-bis DEGLI ANIMALI Art. 455-bis. -- (Diritti degli animali). -- Gli animali sono esseri senzienti. Le disposizioni relative ai diritti civili si applicano anche agli animali, in quanto compatibili e con le leggi speciali in materia di animali. Art. 455-ter. -- (Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi). -- In caso di separazione dei coniugi, proprietari o detentori di un animale familiare, il tribunale competente per la separazione, in mancanza di un accordo tra le parti sentiti i coniugi, e, se del caso, familiari conviventi e la prole, nonché esperti di comportamento animale, nell'esclusivo interesse per l'animale, affida lo stesso, in via esclusiva al coniuge che ne garantisce il migliore benessere psicofisico ed etologico. Qualora sussista volontà e opportunità per il benessere dell'animale comune, lo stesso è affidato in via condivisa, con obbligo di dividere le spese. La proprietà dell'animale -- desunta dalla documentazione anagrafica -- è solo criterio orientativo per il giudice, che deve decidere nell'esclusivo interesse dell'animale, quale sia la persona che meglio può garantirne il benessere, e sempre che non si provi che l'animale ha avuto un esclusivo rapporto con chi ne risulta proprietario. Nel caso di cessazione della convivenza more uxorio o quando la questione sorga successivamente al procedimento di separazione, è competente funzionalmente a decidere il giudice di pace del luogo dell'ultima residenza comune degli interessati. Si applicano le medesime norme valutative per l'affidamento di animali in caso di separazione coniugale. Art. 455-quater. -- (Affidamento degli animali familiari in caso di morte del proprietario o del detentore). -- Tra i diritti e doveri che si trasmettono mortis causa rientra anche il dovere di assicurare benessere all'animale familiare. In caso di decesso del proprietario o del detentore di un animale familiare, l'eventuale curatore, previo assenso dell'erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del tribunale, ne attribuisce la custodia temporanea, fino alla devoluzione definitiva, all'onerato o, in mancanza, a chi ne fa richiesta potendo garantire il suo benessere. In mancanza di accordo, decide il tribunale che provvede, altresì, sentiti gli enti e le associazioni individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, per l'affidamento definitivo, emanando i provvedimenti necessari. È legittima la devoluzione di beni mobili o immobili a una persona, a un ente o a un'associazione con il vincolo che tali beni servano alla miglior custodia del proprio animale. Art. 455-quinquies. -- (Pignoramento di animali familiari). -- Gli animali familiari non possono essere pignorati. Art. 455-sexies. -- (Accesso dei cani e dei gatti in locali pubblici e privati e ai mezzi di trasporto pubblico). -- Nei locali pubblici e privati aperti al pubblico, nei mezzi di trasporto pubblico o che forniscono un servizio pubblico, l'accesso degli animali familiari al seguito del proprietario o detentore è sempre consentito, purchè siano rispettate le norme in materia di sicurezza e igiene. È consentito l'accesso degli animali, purchè accompagnati, negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico, nelle case di riposo, nelle scuole e nei luoghi di culto, sempre che siano rispettate le norme in materia di igiene e sicurezza e le normative specifiche. È sempre vietato introdurre animali la cui detenzione è vietata. Art. 455-septies. -- (Obbligo di segnalazione di animali abbandonati). -- Chiunque trovi un animale vagante è tenuto a dame avviso, anche tramite la polizia municipale, al sindaco del luogo in cui è effettuato il ritrovamento, indicando le relative circostanze. Chiunque trovi un animale ferito o altrimenti in pericolo, è tenuto, se in grado, a prestargli l'assistenza occorrente e, in ogni caso, a darne immediato avviso all'autorità competente. Art. 455-octies. -- (Animali delle Forze di polizia). -- Gli animali utilizzati per servizio dalle Forze di polizia nazionale o locale non sono classificabili in base al loro valore economico. Se riformati e comunque al termine dell'impiego o del servizio devono essere ceduti immediatamente a titolo gratuito a chiunque ne faccia richiesta potendone assicurare il benessere. In ogni caso, ne è vietata la macellazione. Art. 455-novies. -- (Vendita di animali). -- Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali in materia di animali o, in mancanza, dalle norme previste dagli articoli 1490 e seguenti del codice civile. La vendita, o la cessione a qualsiasi titolo di un animale è sempre effettuata con contestuali certificazione veterinaria scritta e certificazione della precedente proprietà e del luogo di provenienza. La proprietà di un cane si trasferisce solo a seguito della registrazione dell'animale all'anagrafe canina e l'inoculazione del microchip o dopo la modifica della precedente registrazione. Gli articoli 1520 e 1521 del codice civile non si applicano agli animali. Art. 455-decies. -- (Divieto di marchiatura, di conchectomia e di caudotomia). -- La marchiatura a fuoco di animali è vietata anche se effettuata per attestazione di proprietà. La conchectomia e la caudotomia costituiscono pratiche di maltrattamento degli animali e sono vietate. È vietata l'esposizione in manifestazioni di animali marchiati a fuoco o che abbiano subìto conchectomia o caudotomia». Art. 3. (Modifiche al codice civilee al codice di procedura civile) 1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 844 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «ln caso di immissioni sonore da parte di animali, il giudice tiene conto prioritariamente del rapporto affettivo-familiare con l'animale e del benessere dell'animale e, salvo che la detenzione costituisca reato accertato con sentenza passata in giudicato, non può disporre l'allontanamento coatto dello stesso. Il giudice, secondo prudente apprezzamento, può avvalersi di enti e professionisti idonei ad indicare rimedi educativi e non coercitivi cui sottoporre l'animale e la sua famiglia umana»; b) al secondo comma dell'articolo 923 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per gli animali familiari, nei limiti di quanto previsto dal presente codice e dalle leggi speciali in materia»; c) l'articolo 1496 è abrogato. 2. Al terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, dopo le parole: «nell'interesse della prole e dei coniugi» sono inserite le seguenti: «nonché degli animali familiari con essi conviventi». Art. 4. (Diritto al risarcimento per danniagli animali familiari e stato di necessità) 1. In caso di danno agli animali familiari, i rispettivi proprietari o detentori sono legittimati ad agire per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il danno non patrimoniale è rapportato anche alla relazione affettiva con l'animale. 2. È sempre riconosciuto il diritto di cui al comma precedente agli enti e alle associazioni individuati dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601 nei casi di danno derivante dall'esercizio di una professione o di una attività commerciale. 3. All'articolo 54 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «La disposizione del primo comma si applica, altresì, per le ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o di lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo e fatta salva la legislazione speciale di cui all'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il presente codice. La disposizione del quarto comma non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo». 4. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2044, dopo le parole «Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri» sono inserite le seguenti «o di un animale familiare»; b) all'articolo 2045, dopo le parole: «di un danno grave alla persona» sono inserite le seguenti: «o a un animale»; c) all'articolo 2052, dopo le parole: «è responsabile dei danni cagionati dall'animale» sono inserite le seguenti: «a persone, cose o ad altri animali». Art. 5. (Modifica dell'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di rapporti dei detenuti con la famiglia e con gli animali familiari) 1. L'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: «Art. 28. -- (Rapporti con la famiglia e con gli animali familiari). -- Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie e con i loro animali familiari. È consentito l'ingresso di animali la cui detenzione non sia vietata, e sempre che siano accompagnati, con le stesse modalità e tempi previsti per le visite delle persone». Art. 6. (Modifica all'articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia difficoltà di agire davanti al giudice civile) 1. All'articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono agire davanti al giudice civile ai fini del risarcimento del danno, compreso il danno all'interesse diffuso perseguito, nonché della concessione dell'inibitoria, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, dei comportamenti sanzionati ai sensi della presente legge».
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