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Ordinanza del Ministero della Salute del 6
agosto 2013 |
6-9-2013 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale
- n. 209 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI - MINISTERO
DELLA SALUTE ORDINANZA 6 agosto 2013 .
Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’articolo 32 della Costituzione;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall’Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno»;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell’accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy»,
pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52; Visti gli articoli 544 -ter , 650 e 727 del codice penale;
Vista l’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente «Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani»,
pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, n. 68; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante
percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo
2011, «Differimento del termine di efficacia e modificazioni
dell’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente la tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio
2011, n. 10; Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 4
agosto 2011, «Integrazioni all’ordinanza del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente
la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, come
modifi cata dall’ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell’8 settembre 2011, n. 209; Considerato che continua a
sussistere la necessità di adottare disposizioni cautelari volte
alla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani a
causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei
proprietari; Ritenuto necessario, in attesa dell’emanazione di una
disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema
di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato
non solo sull’imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e
detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per
migliorare la loro capacità di gestione degli animali;
Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella seduta
del 26 luglio 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra
l’altro, delega per la disciplina della tutela dell’incolumità
personale dall’aggressione di cani (art. 21); Ritenuto pertanto
di determinare la durata dell’efficacia della presente ordinanza in
12 mesi, stante la pendenza dell’ iter del predetto d.d.l.;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di
attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato
On.le Paolo Fadda, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180; Ordina: Art.
1. 1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del
benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde,
sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone,
animali o cose provocati dall’animale stesso. 2. Chiunque, a
qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà
ne assume la responsabilità per il relativo periodo. 3. Ai fini
della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il
proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a
mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei
luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate
dai comuni; b) portare con sé una
museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio
per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità
competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo
correttamente; d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle
sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in
vigore; e) assicurare che il cane abbia un comportamento
adeguato alle specifi che esigenze di convivenza con persone e
animali rispetto al contesto in cui vive. 4. È fatto obbligo a
chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e
avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse. 5.
Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in
conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di
un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi
formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi
veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi
della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali
dei medici veterinari, facoltà di medicina veterinaria, associazioni
veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su
indicazione del servizio veterinario uffi ciale, individua il
responsabile scientifi co del percorso formativo tra i medici
veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati
dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità
pubblica veterinaria, istituito presso l’Istituto zooprofi lattico
sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna. 6. Il medico
veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in
merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell’interesse
della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell’azienda
sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che
richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per
la corretta gestione ai fi ni della tutela dell’incolumità pubblica.
7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla
base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei
servizi veterinari, decidono, nell’ambito del loro compito di tutela
dell’incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l’obbligo
di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi
sono a carico del proprietario del cane. Art. 2. 1. Sono
vietati: a) l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con
lo scopo di svilupparne l’aggressività; c) la sottoposizione di cani
a doping, così come definito all’articolo 1, commi 2 e 3, della
legge 14 dicembre 2000, n. 376; d) la vendita, l’esposizione ai
fi ni di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a
interventi chirurgici non conformi all’articolo 10 della Convenzione
europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a
Strasburgo il 13 novembre 1987, ratifi cata e resa esecutiva in
Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201. 2. Gli interventi
chirurgici effettuati in conformità all’articolo 10 della citata
Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il
certificato veterinario segue l’animale ed è presentato quando
richiesto dalle autorità competenti. 3. Gli interventi
chirurgici effettuati in violazione dell’articolo 10 della citata
Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai
sensi dell’articolo 544 -ter del codice penale. Art. 3. 1.
Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante
«Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o
aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato
all’accertamento delle condizioni psicofi siche dell’animale e della
corretta gestione da parte del proprietario. 2. I servizi
veterinari, oltre a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 7, in
caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di
prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di
un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari
esperti in comportamento animale. 3. I servizi veterinari
detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio
elevato di aggressività ai sensi del comma 2. 4. I proprietari
dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una
polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro
terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si
trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio
sia museruola. Art. 4. 1. È vietato possedere o detenere
cani registrati ai sensi dell’articolo 3, comma 3: a) ai
delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi è sottoposto a misure
di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a
chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio,
punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque
abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di
condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544 -ter , 544
-quater , 544-quinques del codice penale, per quelli previsti
dall’articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall’articolo
4 della legge 4 novembre 2010, n. 201; e) ai minori di 18 anni,
agli interdetti e agli inabili per infermità di mente. Art. 5. 1. La presente ordinanza non si applica ai cani
in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e
dei Vigili del fuoco. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 3, lettere a) e b) , e all’articolo 1, comma 4, non si
applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente
abili. 3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere
a) e b) , non si applicano ai cani a guardia e a conduzione
delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con
proprio atto dalle regioni o dai comuni. Art. 6. 1. Le
violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono
sanzionate dalle competenti autorità secondo le disposizioni in
vigore. Art. 7. 1. La presente ordinanza ha effi cacia per 12
mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente ordinanza è
trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 6
agosto 2013 p. il Ministro il Sottosegretario di Stato FADDA
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2013 Ufficio di
controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro,
registro n. 12, foglio n. 1 13A07313
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DECRETO 9 ottobre 2012, n. 217.
Regolamento di attuazione dell’articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, come modificato dall’articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia
di trasporto e soccorso di animali in stato di
necessità. |
DECRETO 9 ottobre 2012 , n. 217.
Regolamento di attuazione dell’articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120,
in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni, di seguito denominato codice della strada, ed il
relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 177, comma 1, del codice della strada, come modificato dall’articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale consente l’uso del dispositivo
acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, tra gli altri, ai conducenti delle autoambulanze e
dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, demandando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’individuazione, con proprio
decreto, dei servizi urgenti di istituto che legittimano l’utilizzo dei medesimi dispositivi, nonché «le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di
salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati», e la documentazione che deve essere esibita alle autorità di polizia stradale per i necessari
controlli;
Visto l’articolo 203, comma 2, lettera ii), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, il quale classifica per uso speciale gli autoveicoli dotati
di attrezzature riconosciute idonee dal Ministero dei trasporti e della navigazione per detto uso;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo»;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, ed in specie l’articolo 6, il quale affida la vigilanza sulle norme relative alla protezione degli animali, nei limiti dei compiti attribuiti
dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, alle guardie
particolari giurate delle associazioni protezionistiche
e zoofile riconosciute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320, recante: «Regolamento di polizia
veterinaria»;
Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553,
recante: «Normativa tecnica ed amministrativa relativa
alle autoambulanze», e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2008, di recepimento
della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, con il quale sono state disciplinate le caratteristiche
tecniche delle autoambulanze;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137,
recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di
immatricolazione ed uso delle autoambulanze»;
Vista la deliberazione 26 novembre 2003 della Conferenza
permanente Stato-Regioni con la quale, tra l’altro,
sono state individuate le tipologie delle strutture veterinarie
pubbliche e private;
Visti i pareri espressi dal Ministero dell’interno, dal
Ministero della salute e dal Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
Ritenuto di dover provvedere ad attuare le novellate
disposizioni del citato articolo 177, comma 1, del codice
della strada, consentendone la piena e concreta applicazione,
contemperando l’esigenza di assicurare una efficace
tutela del benessere animale con il preminente interesse,
costituzionalmente tutelato, di garantire l’incolumità
pubblica e la sicurezza della circolazione stradale;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del
26 luglio 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. In attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo
177, comma 1, del codice della strada, approvato
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito
denominato «codice della strada», così come modificato
dall’articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010,
n. 120, il presente regolamento si applica alle autoambulanze
veterinarie, classificate quali veicoli per uso speciale
a norma della direttiva 2007/46/CE e ai veicoli adibiti
alle attività di vigilanza zoofila, svolte da soggetti pubblici
e privati nell’adempimento di servizi urgenti di istituto,
nonchè ai veicoli in disponibilità degli enti proprietari e
concessionari delle autostrade, impegnati nell’attività di
recupero di animali la cui presenza possa costituire pericolo
per la circolazione stradale.
2. Ai veicoli condotti dai privati che effettuano il trasporto
di animali in stato di necessità, così come disciplinato
dal successivo articolo 6, si applica la disciplina
contenuta nell’articolo 156 codice della strada.
Art. 2.
Caratteristiche tecniche
1. I veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, si distinguono
in:
a) autoambulanze veterinarie, destinate al soccorso o al trasporto degli animali in stato di necessità, così come
disciplinato dal successivo articolo 6, dotate di specifiche
attrezzature di assistenza e di trasporto;
b) veicoli adibiti alle attività di protezione animale
o di vigilanza zoofila della categoria internazionale M1
o N1;
c) veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari
delle autostrade della categoria internazionale
M1 o N1.
2. I veicoli di cui al comma 1, lettera a), in relazione
alla loro massa complessiva a pieno carico, devono essere
conformi alle caratteristiche tecniche previste nell’allegato
1 al presente regolamento, del quale costituisce parte
integrante. I veicoli di cui al comma 1, lettere b) e c), devono
essere conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche
previste per la rispettiva categoria di appartenenza.
3. Il Ministero della salute, con apposite linee guida,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per
gli aspetti che attengono alla sicurezza della circolazione
stradale, individua le attrezzature specifiche delle autoambulanze
veterinarie, i requisiti del personale adibito al
soccorso e al trasporto degli animali nonchè le disposizioni
di protezione individuale e l’equipaggiamento di cui il
personale deve disporre.
Art. 3.
Immatricolazione
1. I veicoli di cui all’articolo 2, comma 1, sono
immatricolati:
a) ai sensi dell’articolo 82 codice della strada, in uso
proprio per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e
senza fini di lucro;
b) ai sensi dell’articolo 85 codice della strada, nonché
dell’articolo 244 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 495 del 1992, in uso di terzi per servizio
di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto
dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale
di esercizio.
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo,
la carta di circolazione è rilasciata esclusivamente:
a) a nome di amministrazioni ed enti pubblici, competenti
in materia di sanità pubblica veterinaria e di polizia
veterinaria o di protezione animale ovvero preposti
alla vigilanza zoofila;
b) a nome di associazioni di volontariato operanti
nel settore della protezione animale riconosciute dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
ed iscritte nei relativi elenchi, di ONLUS ed enti morali
con finalità di protezione animale o di vigilanza zoofila
riconosciute dal Ministero della salute o dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) a nome di imprese che esercitano, quale attività
principale, il trasporto od il soccorso di animali;
d) a nome di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari,
operanti in regime di diritto privato, per i veicoli in
uso dei medici veterinari titolari, responsabili od associati,
al fine dell’espletamento dei propri compiti di istituto;
e) a nome degli enti proprietari o concessionari delle
autostrade.
3. I soggetti pubblici e privati individuati al comma 2
debbono disporre dei veicoli di cui all’articolo 2, comma
1, a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con
facoltà di acquisto o di acquisto con patto di riservato
dominio; in tal caso la carta di circolazione è rilasciata
secondo le prescrizioni contenute negli articoli 91 e 93
codice della strada. I medesimi soggetti possono altresì
disporre dei predetti veicoli a titolo di comodato o di locazione
senza conducente, entrambi di durata superiore a
trenta giorni, con conseguente obbligo di aggiornamento
della carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 94, comma 4 -bis, codice della strada, secondo le modalità stabilite
dalla Direzione generale per la motorizzazione. La
locazione senza conducente di durata inferiore a trenta
giorni è ammessa esclusivamente per la temporanea sostituzione
di veicoli già in disponibilità del locatario, nel
caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:
a) guasto meccanico, furto o incendio;
b) caso fortuito o forza maggiore.
4. Il veicolo locato senza conducente è utilizzato per il
medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.
Art. 4.
Utilizzo dei veicoli
1. I veicoli di cui all’articolo 2, comma 1, sono immatricolati
in uso proprio per prestazioni di trasporto effettuate
secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1,
lettera a):
a) a nome dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma
2, lettera a), esclusivamente per l’assolvimento dei
propri compiti istituzionali in materia di sanità pubblica
veterinaria e di polizia veterinaria o di protezione animale
ovvero di vigilanza zoofila;
b) a nome dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma
2, lettera b), esclusivamente per il perseguimento dei
propri scopi sociali concernenti la protezione animale o la
vigilanza zoofila;
c) a nome dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma
2, lettera d), esclusivamente per l’espletamento dei
propri compiti di istituto;
d) a nome dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma
2, lettera e), esclusivamente per l’espletamento dei
propri compiti di istituto inerenti la tutela della sicurezza
della circolazione stradale.
2. I veicoli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a),
sono immatricolati in uso di terzi per servizio di noleggio
con conducente a nome dei soggetti di cui all’articolo 3,
comma 2, lettere b) e c) esclusivamente per prestazioni di
trasporto effettuate secondo quanto previsto dall’articolo
3, comma 1, lettera b).
Art. 5.
Utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme
e di segnalazione visiva
1. Ai sensi dell’articolo 177, comma 1, del codice della
strada, l’uso dei dispositivi acustici supplementari di
allarme e i dispositivi supplementari di segnalazione visiva
a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti
dei veicoli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a),
esclusivamente per l’espletamento di servizi urgenti di
istituto inerenti il soccorso od il trasporto di animali, i
quali debbano essere trasferiti verso strutture veterinarie
autorizzate sia pubbliche che private in ragione del loro
stato di necessità, così come disciplinato all’articolo 6,
ed a condizione che il soccorso od il trasporto sia stato richiesto
da parte di un medico veterinario ovvero, in caso
contrario, un medico veterinario abbia successivamente
accertato lo stato di necessità dell’animale soccorso o
trasportato.
2. L’uso dei dispositivi di cui al comma 1 è altresì
consentito:
a) ai conducenti dei veicoli di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera b), in disponibilità dei soggetti previsti
dall’articolo 3, comma 2, lettera a), esclusivamente per
l’espletamento di servizi urgenti di istituto inerenti la protezione
animale o la vigilanza zoofila;
b) ai conducenti dei veicoli di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera b), in disponibilità dei soggetti previsti
dall’articolo 3, comma 2, lettera b), a condizione che siano
condotti da guardie particolari giurate, nei limiti dei
compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina,
ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura
penale, ed esclusivamente al fine dell’espletamento delle
attività di cui all’articolo 6 della legge 20 luglio 2004,
n. 189;
c) ai conducenti dei veicoli di cui all’articolo 2, comma
1, lettera c), a condizione che siano impiegati per il
recupero di animali, anche in stato di necessità, così come
disciplinato all’articolo 6, che costituiscano intralcio o
pericolo per la circolazione stradale.
Art. 6.
Stato di necessità
1. Ai sensi dell’articolo 177, comma 1, del codice della
strada, un animale è considerato in stato di necessità quando
presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici:
a) trauma grave o malattia con compromissione di
una o più funzioni vitali o che provoca l’impossibilità di
spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare
senza aiuto;
b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso;
c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni;
d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio.
Art. 7.
Documentazione
1. Al fine di consentire agli organi di polizia stradale,
di cui all’articolo 12, comma 1, del codice della strada,
di accertare il regolare utilizzo dei dispositivi acustici
supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari
di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti
dall’articolo 177, comma 1, del codice della strada, i conducenti
dei veicoli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
a), sono tenuti ad esibire la richiesta scritta di soccorso o
di trasporto ovvero, in mancanza, la certificazione relativa
allo stato di necessità dell’animale soccorso o trasportato,
rilasciate da un medico veterinario. In quest’ultimo
caso, si applica la procedura di cui al comma 2.
2. Qualora l’accertamento sul regolare utilizzo dei dispositivi
di cui al comma 1, da parte degli organi di polizia
stradale, non possa essere immediatamente effettuato
ovvero sia impedito o reso eccessivamente difficoltoso
in ragione di specifiche circostanze di luogo o di tempo,
l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente accertatore
invita, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo
180, comma 8, codice della strada, l’intestatario
del veicolo ad esibire, entro il termine di trenta giorni,
decorrenti dalla notifica dell’invito, la richiesta scritta di
soccorso o di trasporto ovvero la certificazione relativa
allo stato di necessità dell’animale soccorso o trasportato,
rilasciate da un medico veterinario.
Art. 8.
Norme finali
1. Le procedure e la documentazione occorrente per
l’immatricolazione dei veicoli previsti all’articolo 2,
comma 1, nonché i criteri e le modalità per la compilazione
e l’aggiornamento delle relative carte di circolazione,
per le finalità di cui al presente regolamento, sono stabilite
dalla Direzione Generale per la Motorizzazione.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normatividella Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 ottobre 2012
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
PASSERA
Visto, il Guardasigilli: SEVERINO
Registrato alla Corte dei conti l’8 novembre 2012
Uffi cio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
registro n. 14, foglio n. 259
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